Insegne di esercizio
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Per insegna d’esercizio si definisce esclusivamente la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi del richiedente, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce riflessa. Pertanto, chiunque intenda installare un’insegna d’esercizio nella propria sede (sulla facciata, sul tetto dello stabile o ancora nelle aree di proprietà annesse al fabbricato), che sia visibile dalle tratte autostradali in concessione e di seguito riportate, deve richiedere il nulla-osta tecnico/autorizzazione per l’installazione della stessa secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
L’Autorizzazione viene rilasciata al richiedente che intenda installare un’insegna d’esercizio che affacci direttamente sulle tratte in concessione di Autostrade per l’Italia. Nel caso in cui, tra il punto ove si intende installare l’insegna d’esercizio e le tratte autostradali, vi sia un’altra strada gestita da altro ente, quest’ultimo sarà competente a rilasciare l’autorizzazione previo Nulla Osta di Autostrade per l’Italia che gestisce la tratta autostradale dalla quale risulta visibile l’insegna d’esercizio. L’Autorizzazione/Nulla Osta potrà essere rilasciato solo se, a seguito delle verifiche di conformità, risulta rispettato quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione dello stesso (D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495). Una volta ottenuta l’Autorizzazione o Nulla Osta, questo avrà una validità di tre anni allo scadere dei quali necessiterà di rinnovo mediante apposita richiesta.